APPROVATO IL NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 5.0
APPROVATO IL NUOVO PIANO DI TRANSIZIONE 5.0

Dopo una lunga attesa, è stato ufficialmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, contenente il testo definitivo del Nuovo Piano Transizione 5.0. Questo decreto apporta importanti modifiche rispetto alle bozze circolate nei giorni precedenti.

Con un plafond previsto di 6,3 Miliardi di Euro per il biennio 2024-2025 il nuovo Piano sarà orientato a sostenere progetti di transizione digitale e green delle imprese e progetti di formazione dei lavoratori.

Il Piano Transizione 5.0 prevede un credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti sostenuti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), purché si raggiunga una riduzione dei consumi energetici dell’unità produttiva pari almeno al 3% (o al 5% se calcolata sul processo interessato dall’investimento). I beni devono in ogni caso essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Saranno ammessi anche investimenti in beni strumentali nuovi necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% dei costi ammissibili per la quota di investimenti fino ai 2,5 milioni di euro;
  • 15% dei costi ammissibili per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ai 10 milioni di euro;
  • 5% dei costi ammissibili per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo ammissibile di 50 milioni di euro per anno e per impresa beneficiaria.

Il credito d’imposta è aumentato rispettivamente:

  • del 40%, 20 % e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • del 45%, 25%, 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

CERTIFICAZIONI

Il risparmio energetico dovrà essere certificato da valutatori indipendenti che, rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, dovranno attestare:

  1. a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare;
  2. b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Nel decreto attuativo di prossima pubblicazione saranno chiariti i requisiti che dovranno avere i certificatori, ma tra i soggetti abilitati saranno sicuramente compresi gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

NOVITÀ: IL RUOLO DEL GSE

La certificazione ex ante, unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) che procederà con una verifica di completezza delle informazioni e successivamente comunicherà al Ministero delle imprese e del Made in Italy l’elenco delle imprese ammesse al beneficio e il relativo credito d’imposta prenotato.

Al termine dell’investimento, l’impresa dovrà trasmettere al GSE la certificazione ex post unitamente alla comunicazione di completamento del progetto. Il GSE comunicherà quindi all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo definitivo del credito d’imposta utilizzabile.

A questo punto le imprese dovranno attendere cinque giorni per poter utilizzare il credito d’imposta.

Sono ancora molti i punti che dovranno essere chiariti con il Decreto Attuativo, come ad esempio i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, e la tipologia di documentazione che dovrà essere presentata unitamente alle certificazioni ex ante ed ex post.

Nell’attesa di ottenere ulteriori aggiornamenti, ricordiamo che per tutti gli investimenti che non generano risparmio energetico oppure generano un risparmio energetico sotto le soglie minime previste dal Piano Transizione 5.0, resta comunque attiva la possibilità di accedere agli incentivi previsti dal Credito d’Imposta Beni Strumentali 4.0.

A tal proposito si sottolinea che le due misure non sono cumulabili.

Fon-Dare mette a disposizione di imprenditori e professionisti un team di esperti tecnici e amministrativi per fornire tutti i chiarimenti necessari per l’accesso al nuovo Piano Transizione 5.0.

La nostra divisione di Finanza Agevolata rimane sempre a disposizione anche per l’organizzazione di incontri mirati all’individuazione delle misure agevolative più adeguate ai piani di sviluppo e alle caratteristiche dell’impresa.

Per ulteriori informazioni sui progetti di Finanza Agevolata scrivi subito a contatti@fon-dare.it e richiedi un appuntamento senza impegno con i nostri project manager!