Piano Transizione 5.0: I chiarimenti del ministero
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

PIANO TRANSIZIONE 5.0: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Dopo una lunga attesa sono state pubblicate sul sito del MIMIT le prime FAQ relative al Piano Transizione 5.0, che chiariscono alcuni rilevanti dubbi sulla normativa.

Oltre ad alcuni chiarimenti tecnici, sono state fornite diverse informazioni di carattere generale che potranno aiutare le imprese a pianificare i propri investimenti.

  • INTERCONNESSIONE POSSIBILE ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2025
    Contrariamente a quanto si pensava, sarà possibile effettuare l’interconnessione dei beni anche dopo la data di completamento dell’investimento, che deve avvenire entro il 31/12/2025. L’interconnessione deve essere realizzata in tempo utile per poter essere comprovata dalla perizia tecnica, che dovrà essere trasmessa entro il 28/02/2026.
  • SONO AMMISSIBILLI MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO
    Sono consentite modifiche non sostanziali al progetto presentato in fase di comunicazione ex ante.Non sono invece ammesse modifiche sostanziali al progetto, come l’aggiunta di nuove tipologie di beni non risultanti dalla certificazione ex ante, aggiunta di altri costi non previsti inizialmente, o variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).In caso di modifiche sostanziali, l’impresa beneficiaria dovrà rinunciare alla domanda di agevolazione presentata e inoltrare una nuova richiesta.
  • ACCONTO 20% CALCOLATO SUL COSTO TOTALE DELL’INVESTIMENTO
    L’iter del Piano Transizione 5.0 prevede che entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d’imposta, i beneficiari debbano inviare la conferma di effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.Il Ministero ha specificato che non sarà necessario effettuare un acconto separato per ogni singolo investimento, ma sarà sufficiente che l’impresa possa dimostrare di aver pagato almeno il 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali 4.0 (inclusi i costi accessori) e almeno il 20% del costo totale degli impianti di autoproduzione.Nel caso in cui il progetto preveda più fornitori di beni strumentali 4.0 e più fornitori per l’impianto di autoproduzione, il pagamento di almeno il 20% del costo totale degli investimenti può essere effettuato anche a uno solo dei fornitori di beni strumentali 4.0 e a uno solo dei fornitori dell’impianto di autoproduzione.
  • ESCLUSA LA CUMULABILITÀ CON ALTRI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
    Oltre alla non cumulabilità con il Credito d’Imposta Transizione 4.0 e con il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno), è stato specificato che il Piano Transizione 5.0 non è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito di programmi e strumenti finanziati con risorse dell’Unione Europea come, ad esempio, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo + (FSE), il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

    Gli esperti di Fon-Dare sono a disposizione per fornire tutti i chiarimenti necessari per accedere al Piano Transizione 5.0.

    Contattaci alla mail contatti@fon-dare.it per ricevere maggiori informazioni.

    Autrice: Dott.ssa Valentina Gualdi

    Fonti:

    Ministero delle Imprese e del Made in Italy www.mimit.gov.it

    GSE – Gestore dei Servizi Energetici www.gse.it