Nuovo piano Transizione 5.0 – Le principali novità del decreto attuativo
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E/O EOLICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

NUOVO PIANO TRANSIZIONE 5.0 – LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO

Arrivano finalmente le tanto attese anticipazioni sul decreto attuativo del Nuovo Piano Transizione 5.0, attualmente al vaglio del MEF e di prossima pubblicazione.

Il testo è ancora in bozza, quindi è molto probabile che nel testo definitivo troveremo delle nuove modifiche, ma possiamo in ogni caso sintetizzare le principali novità emerse.

  • UNA SOLA PRATICA ALLA VOLTA
    Ogni impresa potrà avere attiva una sola pratica alla volta. Qualora il progetto di innovazione faccia riferimento a due o più processi interessati, occorrerà prendere come riferimento l’intera struttura produttiva.
  • PLAFOND ANNUALE
    Il limite dei 50 Milioni di euro è annuale.
    Per usufruire del doppio plafond (annualità 2024 e 2025) è necessario completare gli investimenti entro il 31 dicembre 2024, oppure entro il 30 aprile 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50% del costo di acquisizione degli investimenti.
  • CALCOLO DEL RISPARMIO ENERGETICO
    Il calcolo verrà effettuato confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili tramite gli investimenti complessivi nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento.
    Se non sono disponibili dati energetici registrati, i consumi relativi all’esercizio precedente sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
  • NUOVE IMPRESE
    Rientrano in questa definizione le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione.
    Per queste imprese, per la misurazione del risparmio energetico, si dovrà fare riferimento a uno scenario controfattuale, in particolare l’impresa dovrà:
    1) individuare, rispetto a ciascun investimento effettuato in beni materiali e immateriali nuovi, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
    2) determinare la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
    3) determinare il consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
  • AMPLIAMENTO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE CERTIFICAZIONI
    Il decreto estende le categorie di soggetti abilitati a produrre le relazioni tecniche, includendo diversi organismi di valutazione e ingegneri in possesso di determinate lauree e competenze.
    Il soggetto che redige le certificazioni, può anche effettuare la perizia relativa ai beni 4.0.
  • COMUNICAZIONE EX ANTE VALIDA ANCHE PER TRANSIZIONE 4.0
    Se un’azienda non dovesse portare a compimento la fruizione del credito d’imposta 5.0, potrà comunque accedere al credito d’imposta 4.0 (se sussistono i requisiti) senza dover ripetere la comunicazione di avvio degli investimenti (ex ante) già prodotta per il piano Transizione 5.0.
  • RINNOVABILI
    Per quanto riguarda gli investimenti in beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono agevolabili le spese relative a:
    1) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
    2) i servizi ausiliari di impianto;
    3) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
    4) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
    Vengono inoltre indicati dei limiti economici per la fruizione dell’incentivo sulle rinnovabili per l’autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio.
  • FORMAZIONE
    Per quanto riguarda invece la formazione, vengono individuate le attività ammesse e i soggetti esterni all’impresa che possono erogare la formazione.
    Le attività formative devono includere specifici moduli rivolti alla transizione energetica e digitale dei processi produttivi.

 

Non rimane dunque che aspettare la pubblicazione del decreto attuativo definitivo e delle tanto attese linee guida che dovrebbero anche riportare degli esempi concreti e chiarire le modalità operative della Transizione 5.0.

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